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Ottime notizie per le Guide Ambientali Escursionistiche
Gli scorsi giorni sono stati forieri di ottime notizie per le GAE. L’avvocato Luca Berchicci, socio Assoguide, ci spiega di cosa si tratta e perché sono così importanti.
Il 13.10.2021 è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica che accoglie il ricorso contro la Regione Lombardia riconoscendo che anche nelle regioni dove ci sono gli AMM le GAE hanno diritto di svolgere la propria professione.
Il 27 ottobre è stata pubblicata la sentenza n. 1384-2021 del TAR Toscana che dichiara illegittima la riserva a favore dell’Ente Parco Arcipelago Toscano delle visite guidate sull’isola di Montecristo. L’ente parco dovrà consentire di effettuare le visite a tutte le GAE, come già era avvenuto per Pianosa, Gorgona e Giannutri.
È una sentenza molto importante per i principi di diritto che vi sono affermati. Invitiamo tutti a leggerla perché è scritta in modo semplice e molto esplicito. È possibile trovarla sul sito della giustizia amministrativa, pagina “decisioni e pareri”, ricerca libera digitando la parola “calamai”.
L’avvocato Berchicci ha pubblicato quindi degli approfondimenti dedicati a quest’ultima sentenza per analizzare i diversi principi di diritto e le applicazioni pratiche degli stessi, che riportiamo:
COMMENTO ALLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1384-2021
1) LA GUIDA NAZIONALE
In questa recentissima sentenza i giudici amministrativi ribadiscono un principio molto importante.
Le Guide Ambientali fanno parte della grande famiglia delle Guide Turistiche, tanto che anche ad esse si applica l’art. 3 della legge 97/2013 cioè quello sulla Guida Turistica Nazionale. Per l’effetto viene anche nuovamente ribadito che l’esercizio della professione non ha limiti territoriali.
E’ una conferma importantissima perché differenzia sempre di più la Guida Ambientale dalle professioni ad essa contigue e cioè dalle Guide Vulcanologiche e dagli Accompagnatori di Media Montagna e ribadisce la natura “culturale e turistica” della professione stessa.
L’interpretazione giurisprudenziale dimostra che la proposta di riforma delle professioni turistiche più aderente al quadro normativo attuale è quella avanzata da Assoguide nel “Manifesto per una riforma organica delle professioni turistiche di accompagnamento”, documento in cui si propone di normare un’unica figura di Guida del Turismo con diversi indirizzi o specializzazioni in ambito storico-monumentale-artistico, ambientale-escursionistico, sportivo.
2) LE GUIDE PARCO
II giudici amministrativi richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 27/07/1992, e ribadiscono che non è “ammissibile l’attribuzione a dette Guide di funzioni che valgano a escludere ogni altro soggetto dal compimento di attività all’interno del Parco di riferimento”.
Quindi gli enti parco possono formare Guide da utilizzare per le proprie attività istituzionali ma non possono vietare o rendere più complesso od economicamente svantaggioso, alle altre guide, l’esercizio della professione all’interno dell’area protetta.
La sentenza definisce le cosiddette Guide Parco, cioè coloro che hanno acquisito il “titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco” ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. n. 394/1991, come “operatori appositamente reclutati e formati e facenti parte di un Albo dei fornitori del PNAT realizzato a seguito di una selezione tramite Bando aperto”.
È una affermazione molto importante perché impone all’ente parco, nell’affidamento degli incarichi alle guide stesse, di rispettare tutte le regole e le procedure previste dalla normativa vigente per i fornitori di beni e servizi quali, ad esempio, il cosiddetto codice degli appalti e le direttive ANAC, con l’obbligo di informatizzazione delle procedure e di formazione e gestione dell’albo fornitori e di equa rotazione degli incarichi.
E consente alle Guide Parco di contestare eventuali affidamenti avvenuti senza il rispetto di tali regole.
3) I LIMITI AI POTERI DELL’ENTE GESTORE
II giudici amministrativi confermano che rientra il potere regolativo dell’ente parco, cioè dell’ente di gestione dell’area protetta, si estende agli aspetti “formativo, gestionale, di tutela florofaunistica, scientifico, di ricerca e di pianificazione territoriale, e non può ridondare per nessuna ragione nella regolazione (meno che mai in senso restrittivo) delle attività professionali consentite all’interno del territorio del Parco”.
Quindi gli enti parco non possono in alcun modo vietare, limitare, ostacolare o rendere più complesso l’esercizio delle professioni all’interno dell’area protetta.
A dirla tutta di professioni l’ente parco non si dovrebbe proprio (pre)occupare perché non rientra tra le funzioni istituzionali demandategli.
Questa regola vale per tutte le professioni turistiche, Guide ed Accompagnatori, in ogni ambito e può essere estesa anche agli enti gestori dei complessi museali, archeologici, culturali in generale.
Quindi nessuna area protetta ma anche nessun museo o sito della cultura può imporre di utilizzare, per le visite, la propria guida.
Un altro passo verso l’affermazione dei diritti dei liberi professionisti.